Lo Statuto

Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“INCARAVAN CLUB ITALIA APS”


Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 106/2016 e del D.Lgs. 117/2017, una Associazione di promozione sociale denominata “InCaravan Club Italia Aps” di seguito chiamata per brevità “Associazione”, con sede in Vanzago (MI), operante senza fini di lucro.
La sede sociale, per urgenti motivi, potrà essere spostata in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificare nella successiva Assemblea dei Soci.
L’associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. La denominazione con l’acronimo “Aps” acquisterà efficacia automaticamente per effetto dell’iscrizione dell’ente nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Il Logo dell’associazione è costituito da un’immagine registrata. Ogni sua eventuale modifica deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di autorizzare l’uso del Logo sociale ove ricorrano motivi di opportunità. Il Consiglio Direttivo delibera in materia di pubblicazioni e di strumenti di comunicazione.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ
L’associazione è apolitica, apartitica e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati, loro familiari o di terzi, finalizzate all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
In particolare, l’Associazione, che si rivolge a tutti coloro che praticano il turismo itinerante attraverso l'utilizzo di caravan/roulotte cui è riservata la partecipazione all'Associazione, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, si propone di:
a) promuovere ed attuare lo sviluppo della cultura della caravan, altrimenti detta roulotte, in tutti i suoi possibili ambiti e principalmente attraverso il turismo itinerante, organizzando incontri tra gli utilizzatori della caravan/roulotte anche partecipando a manifestazioni di settore organizzate e promosse da terzi in Italia ed all’estero;
b) promuovere qualsiasi attività collaterale, comunque utile per lo sviluppo e la diffusione dell’uso della caravan/roulotte, senza trascurare altri tipi di attività culturali che possono svolgersi all’interno o fuori della propria sede;
c) associare educazione, formazione, turismo ambientale.
L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
•    promuovere e sviluppare le conoscenze degli associati attraverso l’informazione periodica e l’organizzazione di incontri, raduni, convegni e viaggi sociali;
•    promuovere forme di collaborazione con istituzioni, quali le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane etc. innanzitutto nell’ambito del turismo e poi, per la difesa dell’ambiente, della protezione civile, etc.;
•    promuovere, quando se ne palesi l’occasione favorevole, forme consociative anche temporanee con altre organizzazioni e/o associazioni che perseguono gli stessi scopi;
•    intervenire presso le competenti autorità al fine di rimuovere eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla libera circolazione e stazionamento dei mezzi predisposti al turismo itinerante, richiedendo la realizzazione di apposite aree di sosta, o meglio la realizzazione permanente di aree attrezzate e dei relativi servizi pubblici idonei a tal fine;
•    svolgere ogni azione di promozione al fine di fornire all’opinione pubblica quegli elementi di conoscenza che attengano alla specifica attività del turismo itinerante;
•    promuovere, sostenere ed attuare la diffusione delle notizie tecniche attraverso l’organizzazione di conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed incontri tra le persone interessate a tale tipo di attività culturale anche attraverso mezzi di comunicazione di massa quali: periodici di settore e non, quotidiani, diffusione radiofonica, televisiva, internet ed ogni altra forma non specificata;
•    tutto quanto non specificato che sia utile a perseguire gli scopi dell’Associazione.
Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione programma e svolge le seguenti attività:
-    organizza periodici incontri e raduni degli associati mirati ad incrementare tra di loro la conoscenza e la socializzazione e accrescere la forza sociale;
-    organizza viaggi e raduni in Italia e all’estero;
-    tiene periodicamente riunioni, aperte anche a terzi invitati, in locali pubblici o privati purché riservati per l’occasione all’Associazione stessa;
-    promuove conferenze e seminari legati al mondo e all’attività del turismo itinerante;
-    promuove reciproci incontri con istituzioni pubbliche o private, operanti nel settore della ricerca e sperimentazione, al fine di essere costantemente aggiornata sulle caratteristiche e l’effettiva validità delle prestazioni dei materiali, degli impianti e delle attrezzature che si usano per il campeggio e delle normative in genere;
-    divulga nelle forme opportune, mediante propri mezzi d’informazione, oppure avvalendosi dell’attività di terzi, il materiale necessario per la comunicazione delle idee e delle esperienze tratte dai soci in un determinato viaggio. Divulga altresì, i risultati delle più rilevanti attività caravanistiche culturali svolte dai soci o da speciali gruppi di lavoro costituiti sempre dai medesimi;
-    stimola il mondo politico ad affrontare aspetti normativi volti alla tutela dell’interesse non soltanto dei soci itineranti, ma anche di tutto il turismo nazionale e internazionale.
Sempre per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione può collaborare con istituti o associazioni che perseguono scopi comuni, purché tale collaborazione derivi ad essa:
▪    un vantaggio o un’utilità a beneficio dei soci;
▪    un incremento reale delle attività statutarie in seguito a detti rapporti di collaborazione con altri operatori, siano essi individuali che collettivi;
▪    un ampliamento dei propri fini, in attuazione di nuovi precetti normativi che derivino appunto da detta collaborazione.
Tutte le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie rispetto a quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea dei Soci.

Art. 3 – MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
L’ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi sociali.
All’associazione InCaravan Club Italia Aps possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
In particolare possono far parte dell’Associazione i possessori, o comunque coloro che ne hanno la disponibilità, di una caravan (detta anche roulotte.) Oltre ai possessori di una caravan, l’Associazione è aperta alla partecipazione di:
- coloro che essendo già Soci perdono, per cause non imputabili alla loro volontà, il possesso della caravan ma continuano a condividere gli scopi e l’attività che l’associazione persegue;
- soggetti legati da vincoli di parentela, affinità, coniugio con il Socio regolarmente iscritto e in possesso dei requisiti previsti, purché conviventi e utenti del medesimo caravan/roulotte.
L’iscrizione a InCaravan Club Italia Aps è aperta a chiunque ne faccia domanda scritta, previo versamento della quota associativa richiesta e ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Coloro che intendano aderire all’Associazione devono rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti.
    La richiesta viene presentata attraverso la consegna di un modulo indicante:
    a) dati anagrafici;
    b) estremi documento in corso di validità;
    c) indirizzo di posta elettronica;
    d) numero di cellulare;
    e) nickname;
    f) consenso alla pubblicazione di foto e video realizzati in occasione di uscite del Club.
La mancata indicazione della documentazione richiesta comporterà il rigetto della richiesta.
La richiesta potrà essere avanzata anche online attraverso un Form predisposto dall'Associazione sul proprio sito www.incaravanclub.it e contenente i dati sopra riportati.
Le iscrizioni decorrono dall’inizio dell’esercizio sociale dell’anno in cui la domanda è accolta.
Gli associati ogni anno rinnovano volontariamente la loro iscrizione senza alcun obbligo.
Sull’accettazione delle domande si pronuncia il Consiglio Direttivo; in caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato.
Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei probiviri.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento manifestare per iscritto la volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa.
Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) avrà efficacia dopo due mesi dal giorno in cui il Consiglio Direttivo avrà ricevuto la comunicazione scritta recante la volontà di recedere. L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’Associazione ed agli impegni verso terzi con comunicazione scritta da inviare alla casella mail del presidente.
Gli associati non possono assumere obbligazioni per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente a delegarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.
Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’associazione a cui hanno aderito.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede legale dell’associazione, o altra sede individuata dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta.
Non possono essere ammessi soci temporanei.
Gli associati si possono distinguere in varie categorie:
-    Soci Fondatori
-    Soci Ordinari
-    Soci Onorari
I soci Fondatori sono tutti coloro che diedero vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali.
I soci Ordinari sono tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative, che contribuisce, allo sviluppo ed alla crescita culturale dell’Associazione.
I Soci Onorari sono tutti coloro i quali abbiano reso servigi all’Associazione o sono persone eminenti cui l’Associazione ritiene conveniente tributare tale omaggio. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare anche un Presidente onorario che partecipa all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere solo consultivo.
I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento di qualsiasi contributo, hanno diritto di voto e possono essere eletti a cariche sociali.
Tutte le categorie di associati, comunque, godono all’interno dell’associazione di pari diritti partecipativi e di voto.
Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.
Relativamente alla sola qualifica di socio Ordinario, essa può essere trasferita ad un componente del proprio nucleo familiare (marito/moglie/figli/conviventi stabili in famiglia) solamente in caso di candidatura a membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri da parte di quest’ultimo o per altro valido motivo ammesso dal Consiglio Direttivo previa apposita disamina.
Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il contributo sociale di iscrizione ha validità annuale e sarà pagato in unica soluzione per tutto l’anno solare qualunque sia il periodo di iscrizione.
Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall’ultimo quadrimestre dell’esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l’esercizio successivo.
Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre il 31 dicembre.
Tale scadenza, a discrezione del Consiglio direttivo, può essere prorogata non oltre il 31 gennaio di ogni anno senza necessità di comunicazione.
Il Socio che non ha versato entro il ventotto febbraio di ogni anno le quote sociali versa in stato di morosità. Qualora tale situazione dovesse persistere, il Socio sarà considerato dimissionario.
Il socio dimissionario o che comunque cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non otterrà il rimborso della quota associativa versata né potrà trasferirla ad altra persona e perderà ogni diritto sul patrimonio sociale.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.
La qualifica di Socio si perde anche per i seguenti motivi:
● decesso;
● recesso. L’associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dal mese successivo a quello della comunicazione. L’associato si considera altresì dimissionario se entro i successivi due mesi dal termine fissato per il rinnovo, non versi il contributo sociale.
● esclusione. Con delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per grave inadempimento dell’associato, per comportamenti in contrasto e/o non rispettosi alle disposizioni di legge e/o con gli scopi dell’Associazione, per accertati motivi di incompatibilità del rapporto associativo, per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e delle norme dei regolamenti interni stabiliti dal Direttivo, per indegnità morale.
● decadenza. Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l’associato viene meno all’adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei probiviri. Fino alla data di pronunciamento del Collegio dei probiviri, il provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a:
-partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-godere dell’elettorato attivo e passivo;
-prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
-prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell’Associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso ispirato ai principi sopra richiamati.
I Soci sono obbligati a:
osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Le comunicazioni ai Soci possono avvenire:
● in modo continuo, con frequenti aggiornamenti, tramite post sul Forum privato “Il Club” sul sito internet www.incaravanclub.it;
● tramite appuntamenti inseriti nella Home Page del sito;
● in modo continuo, tramite invio delle notizie più importanti tramite i profili social del Club.
I soci sono, comunque, tenuti ad informarsi direttamente circa le varie attività sociali.

Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
▪    l’Assemblea degli associati
▪    il Consiglio Direttivo
▪    il Collegio dei Probiviri

Art. 6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.
Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Gli associati interessati a uno dei provvedimenti di cui all’articolo 3 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.
Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto ad un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da un altro Socio dell’Associazione che non sia Consigliere o Probiviro. Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi diversi quorum di cui al presente articolo. L’espressione di astensione si computa come voto negativo.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano anche i Soci non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante:
- pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente, pubblicato almeno 10 gg dalla data dell’adunanza con firma del Presidente; e/o - pubblicazione sul sito internet dell’associazione.
La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.
Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.
L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta all'anno, in occasione del Raduno Nazionale per l’approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statuarie e per lo scioglimento dell’Associazione o per la delibera di fusione, scissione o trasformazione.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.
L'assemblea straordinaria dei Soci può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, dal Consiglio Direttivo con propria delibera o su richiesta di almeno un terzo dei membri che compongono l'assemblea dei Soci.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese con le maggioranze di cui all’art. 16 del presente statuto.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione oppure, in sua mancanza, dal vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, da un Socio scelto dall'assemblea medesima, assistito da un segretario nominato dall’Assemblea.
Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e in particolare per l'accertamento del diritto degli intervenuti a partecipare e per il computo delle deleghe, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare.
I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti e incontestabili. Contro queste deliberazioni è ammissibile il ricorso diretto al collegio dei probiviri.
Possono votare tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
L’Assemblea dei Soci vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, quale, a titolo indicativo e non tassativo, l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto. La necessità di ricorrere viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
In tal caso l'Assemblea, su proposta del Presidente dell’assemblea, nomina fra i soci presenti 2 o più scrutatori e un Segretario che, può anche essere non socio.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
• sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:
▪ approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
▪ nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri previsti dallo Statuto;
▪ approva le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio successivo;
▪ approva la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale trascorso;
▪ ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria;
▪ ratifica il trasferimento della sede dell’Associazione deliberata in via d’urgenza dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze di cui all’art. 16 del presente statuto, sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Le delibere dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate con redazione di apposito verbale, redatto a cura di un Segretario designato dall’Assemblea, sottoscritto dal Segretario medesimo e da chi ha presieduto l’Assemblea. L’Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell’assemblea dei soci.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea degli associati, tra i soci Ordinari aventi diritto di voto. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Potranno candidarsi a Consigliere i Soci iscritti all’associazione da almeno tre anni consecutivi.
Non possono essere contemporaneamente nominati consiglieri due o più soggetti legati da vincoli di parentela, affinità, coniugio tra loro.
I Soci Ordinari dovranno presentare la propria candidatura entro i 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea ordinaria.
Il socio dovrà inviare tramite mail al Segretario/Tesoriere – segreteria@incaravanclub.it la propria richiesta di candidatura con i seguenti dati:
▪ nome
▪ cognome
▪ categoria socio (socio ordinario o fondatore)
▪ numero tessera associativa
▪ nickname.
Il Segretario/Tesoriere provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni richieste e validerà la candidatura.
Il Segretario/Tesoriere informa il Consiglio Direttivo della candidatura e pubblica la lista candidati, nel forum privato del club, il nominativo.
Saranno eletti i soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati, la mancata nomina non genera alcuna lista di attesa.
Non è prevista alcuna forma di compenso da parte dell'associazione per gli eletti dall'assemblea degli associati a membro del Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie mansioni, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Se nel corso di un esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo (decesso, dimissioni, eletti ad altre cariche, decaduti ecc.) uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla sostituzione per cooptazione, nominando i nuovi consiglieri che rimangono in carica fino alla scadenza naturale del consiglio stesso.
La nomina a consigliere per cooptazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della prima assemblea ordinaria dei soci, successiva alla nomina.
Decadono dalla carica coloro che, per qualsiasi motivo, perdono la qualifica di socio, nonché coloro i quali, senza giustificato motivo, non partecipano a tre successive riunioni del consiglio e coloro i quali vengono sfiduciati da almeno i 3/4 dei membri del consiglio stesso.
I membri del Consiglio Direttivo decadono nel momento in cui vengono nominati dall'assemblea ordinaria i nuovi Consiglieri, ad eccezione del segretario amministrativo che resta in carica, senza diritto di voto nell'ambito del consiglio, ancora per 10 giorni, dopo la nomina del suo sostituto, da parte del nuovo consiglio direttivo. Ciò per consentire di effettuare il necessario passaggio di consegne, nonché dei relativi registri e dei libri contabili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale; tutti gli altri membri assumono la carica di consigliere.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione, purché non siano in evidente contrasto con le norme e gli obblighi del presente Statuto o in violazione delle leggi dello Stato italiano, della Comunità Europea, del Codice Civile o di qualsiasi altro Stato Sovrano. Contro queste deliberazioni è ammissibile il ricorso diretto al Collegio dei probiviri.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea degli associati
Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea degli associati.
In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
▪ deliberare sui programmi di attività annuale sulla base degli indirizzi dati dall’Assemblea dei Soci;
▪ predisporre il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e deliberare gli importi delle quote associative annuali;
▪ valutare l’ammissione dei Soci Ordinari e designare i Soci Onorari;
▪ predisporre gli atti ed i contratti di sua competenza e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione;
▪ predisporre l’ordine del giorno per l’Assemblea dei Soci e dare esecuzione alle delibere di quest’ultima;
▪ assegnare i compiti ai suoi membri tra cui la nomina del Segretario/Tesoriere da eleggersi tra i Consiglieri, il conferimento degli incarichi di Web Master, Responsabile Profili Social, Responsabile Uscite, Responsabile Magazzino, Responsabile Relazioni esterne, Moderatore del Forum figure fondamentali per il corretto svolgimento dell'oggetto sociale;
▪ costituire Commissioni tecniche e consultive per facilitare il conseguimento degli scopi sociali;
▪ deliberare la cessazione dall'incarico di un consigliere in seguito alla mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del consiglio o in seguito alla sfiducia votata da almeno i 3/4 dei consiglieri in carica;
▪ nominare i delegati in seno ad Enti vari;
▪ nominare per cooptazione i membri del Collegio dei Probiviri in caso di dimissioni di uno o più membri nel corso dei 3 anni di vita del Consiglio;
▪ deliberare la cessazione dall'incarico di un membro del Collegio dei probiviri alla sfiducia votata da almeno i 3/4 dei consiglieri in carica;
▪ deliberare l’adesione a quelle Associazioni o Federazioni che lo stesso Consiglio riterrà opportuno;
▪ deliberare la esclusione/decadenza di un associato.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
• il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
• regolare lo svolgimento dell'adunanza;
• constatare e proclamare i risultati della votazione;
possibilmente una volta al quadrimestre ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno un terzo dei membri del Consiglio. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Gli avvisi di convocazione del Consiglio contenenti l’elenco degli argomenti da trattare vengono effettuati con pubblicazione in apposita area del sito internet dell’associazione almeno 3 giorni prima della data stabilita. Le convocazioni sono sempre valide anche senza comunicazione scritta, se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consiglieri più anziano di età.
Per la validità delle riunioni è necessario l’intervento di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, collaboratori o altri soggetti utili.
Tutte le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente e la votazione avviene a voto palese, o con scrutinio segreto qualora venga chiesto da un Consigliere.
Le sedute e le deliberazioni saranno trascritte sul libro verbale delle riunioni e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e successivamente rese note a tutti gli associati mediante pubblicazione in apposita area del sito internet dell’Associazione.

Art. 8 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. Non sarà investito dalla rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’Associazione stessa come organo necessario di questa, nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione, gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili ai singoli associati e debbono considerarsi non suscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti; è responsabile dell’attuazione degli scopi dell’Associazione e garantisce il rispetto delle norme statutarie.
Il Presidente provvede a:
▪ convocare e presiedere l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
▪ convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
▪ nominare il Vice Presidente;
▪ adottare tutti quei provvedimenti atti al conseguimento dei fini statuari e la vigilanza della esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
▪ rappresentare l’associazione a tutti gli effetti;
▪ vigilare la compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati che unitamente al Segretario/Tesoriere sottoscrive;
▪ vigilare sulla composizione degli eventuali beni mobili ed immobili;
▪ verificare l’ammissibilità degli argomenti all’ordine del giorno nella voce “Varie ed eventuali”.
Il voto del Presidente in seno al Consiglio Direttivo ha validità doppia in caso di parità.
In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà temporaneamente sostituito nella carica dal Vice presidente o Segretario/Tesoriere.

Art. 9 – IL VICE-PRESIDENTE
Il vice-Presidente assiste il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni nel caso che questi sia impedito per assenza o per altra causa. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – del Consiglio Direttivo per la elezione del Presidente pro-tempore.

Art. 10 – IL SEGRETARIO/TESORIERE
Il segretario/Tesoriere dell’Associazione è responsabile della contabilità e dell’amministrazione.
Ha il compito di:
▪ provvedere al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’Associazione;
▪ provvedere al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;
▪ curare la stesura dei verbali delle assemblee che sottoscrive unitamente al Presidente;
▪ curare i rapporti amministrativi con gli associati;
▪ curare la distribuzione e provvedere all’inoltro delle comunicazioni agli associati;
▪ custodire i beni mobili e immobili dell’Associazione, curare e tenere aggiornato il libro inventario se le norme civili e fiscali lo prevedono;
▪ disporre gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione secondo le direttive degli organi sociali, ne cura l’attuazione con la collaborazione delle eventuali Commissioni Tecniche e consultive e risponde verso il Presidente di tutti i servizi sociali;
▪ curare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
▪ aggiornare i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;
▪ tenere aggiornato il libro cassa e tutti i documenti che specificatamente riguardano il compito affidatogli;
▪ redigere la corrispondenza e curare l’archivio del carteggio e documenti sociali;
▪ predisporre il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e sottoporli all’esame al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Soci ed a tutti gli associati tramite pubblicazione in apposita area del sito internet dell’Associazione;
▪ svolgere tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.
Il consiglio Direttivo potrà delegare ad altre persone, facenti parte del Consiglio stesso, la contabilizzazione per un particolare settore dell’attività sociale, sempre sotto la sorveglianza del Tesoriere. Ogni fiduciario sarà personalmente responsabile del proprio operatore verso il Consiglio Direttivo.

Art. 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall’assemblea degli associati secondo le previsioni statutarie. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Potranno candidarsi a probiviro i soci Ordinari, iscritti all’associazione da almeno tre anni consecutivi e dovranno presentare la propria candidatura entro i 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea ordinaria degli associati.
Non possono essere contemporaneamente nominati probiviri due o più soggetti legati da vincoli di parentela, affinità, coniugio tra loro.
Del pari non potrà essere nominato probiviro un soggetto legato da vincoli di parentela, affinità, coniugio con un componente del Consiglio Direttivo.
I tre membri effettivi provvedono a scegliere al proprio interno un Presidente che ha il compito di presiedere le sedute e dirigere i lavori del collegio. Saranno eletti i 3 soci ordinari che hanno ricevuto il maggior numero di voti, la mancata nomina non dà vita ad alcuna lista di attesa per eventuali sostituzioni. Eventuali sostituzioni saranno gestite per cooptazione dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Decadono dalla carica nel momento in cui vengono nominati i nuovi membri del collegio dei probiviri, ad eccezione del Presidente che resta in carica, senza diritto al voto nell’ambito del collegio, ancora per 10 giorni, dopo la nomina del suo sostituto, da parte del nuovo collegio dei probiviri per consentire di effettuare il necessario passaggio delle consegne.
Il socio, intenzionato a candidarsi probiviro, dovrà inviare tramite mail al Segretario/Tesoriere – segreteria@incaravanclub.it – una richiesta di candidatura che contenga i seguenti dati:
▪ nome
▪ cognome
▪ categoria socio (socio ordinario/socio fondatore)
▪ numero tessera associativa
▪ nickname.
Il Segretario/Tesoriere provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni richieste e validerà la candidatura. Il Segretario/Tesoriere informa il Consiglio Direttivo della candidatura e pubblica il nominativo, in apposita area del sito internet dell’associazione. Decadono dalla carica coloro che, per qualsiasi motivo, perdono la qualifica di socio; nonché coloro i quali, senza giustificato motivo, non partecipano a tre successive riunioni del collegio dei probiviri e coloro i quali vengano sfiduciati da almeno i 3/4 dei membri del Consiglio Direttivo. Non è prevista alcuna forma di compenso da parte dell'associazione per gli eletti dall'assemblea degli associati a membro del Collegio dei probiviri, nello svolgimento delle proprie mansioni, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
In caso di mancanza del Consiglio Direttivo per dimissioni od altre cause, ai membri del Collegio dei probiviri è demandato l’incarico di convocare entro 30 giorni dall’avvenuta mancanza, l’Assemblea ordinaria degli associati, per deliberare sulla elezione degli organi sociali. Compito del collegio dei probiviri, organo interno del Club, è quello di conciliare, vagliare eventuali controversie, dare giudizi, pareri, all’interno dell’Associazione ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Club oppure controversie fra Soci e di riferire dell'attività svolta durante l'assemblea degli associati. Sono demandate al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e il Club o fra i consiglieri del Club stesso, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto per iscritto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio dei probiviri deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci, il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

Art. 12 – PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
• beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
• i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
• contributi, erogazioni e lasciti diversi;
• fondo di riserva.
L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
• quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
• proventi derivanti dal proprio patrimonio;
• eredità, donazioni e legati;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;
• contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da convenzioni;
• proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
I contributi volontari devono essere versati in unica soluzione entro il 1 marzo di ogni anno. Le quote degli associati non sono trasferibili. Finché l’Associazione dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del Fondo Comune, né pretendere la quota in caso di recesso o di espulsione dall’Associazione.

Art. 13 – IL BILANCIO
L’Esercizio Sociale decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato. E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto, e non può essere distribuito, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO
Laddove ciò sia richiesto per legge o per determina, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui una almeno scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.

Art. 15 - ORGANO DI REVISIONE
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in seguito a motivate proposte presentate in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri e/o da 1/3 dei Soci regolarmente tesserati, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata. Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno ¾ (tre/quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 - REGOLAMENTI INTERNI
Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, l’assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati

Art. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI
L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti. L’associato che partecipa con il proprio equipaggio ad un’uscita del Club autorizza inoltre l’Associazione ad utilizzare le immagini fotografiche e/o video, proprie o riprese da terzi, realizzate nel corso dell’uscita, contenenti o meno la propria immagine e quella dei membri dell’intero equipaggio compresi i minori, per uso di pubblicazione, affissione e/o editoriale su tutti i media istituzionali ed i mezzi pubblicitari in genere, senza limiti di luogo e di tempo, così come previsto dall’art. 25 dello Statuto.

Art. 19 NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 20 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativ
i saranno emanati ed entreranno in vigore.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci - Torino, 17 febbraio 2022
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1 - il 18 febbraio 2022  al n. 809 serie 3

L'associazione “INCARAVAN CLUB ITALIA APS" rep. n. 1275; C.F. 01732690506 - con sede nel Comune di VANZAGO (MI)- c.a.p. 20043 - VIA CANTONIERA 17 è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, alla sezione b) “Associazioni di promozione sociale”, art. 46 comma 1 D.lgs del 3luglio 2017 n. 117, dal 23 febbraio 2022.